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Mondial Assistance International AG
Niederlassung für Österreich
Pottendorfer Straße 25-27
1120 Wien
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Fax: +43-1/525 03-999 
 
AVBIT07/0109/5 Pagina 1
Condizioni generali per tutti i rami assicurativi
I Eventi assicurati Gli eventi assicurati citati nei singoli rami sono tassativi. È esclusa l’estensione per analogia a eventi simili non citati.
II Intermediari o ausiliari
Nessun intermediario è autorizzato ad accettare con intese accessorie verbali o scritte una protezione
assicurativa che diverga dalle condizioni d’assicurazione generali e integrative citate oppure ad
esprimere un giudizio sui fatti vincolante per l’assicuratore.
Condizioni supplementari o divergenti valgono solo se messe per iscritto e redatte secondo le
convenzioni aziendali dall’assicuratore.
1. Persone assicurate / Esclusioni
Le persone definite nella polizza, nella misura in cui al momento della stipula dell’assicurazione esse
abbiano stabilito da almeno sei mesi il proprio domicilio … in Austria, Svizzera o uno Stato
dell’Unione Europea (UE).
Nell’assicurazione familiare possono essere iscritti per nome nella polizza come coassicurati max. 2
adulti e 5 figli minorenni, a prescindere dal grado di parentela.
1.2. La protezione assicurativa è esclusa per gli eventi in relazione a -
malattie psichiche e malattie del sistema nervoso (eccetto la prima manifestazione con ricovero
stazionario secondo prenotazione o stipula assicurativa); trapianti di organo (dialisi); HIV+;
minorazioni psichiche o fisiche;
malattie successive e dolori esistenti in relazione ad annullamento, sospensione e spese di cura del
viaggio all’estero, nella misura in cui queste siano state trattate in terapia in modo stazionario e/o
ambulante negli ultimi 12 mesi prima della stipula dell’assicurazione:
malattie cardiache; colpo apoplettico; tumori; diabete (tipo 1+2); emicrania; epilessia; sclerosi
multipla
2. Periodo d’assicurazione
2.1. Ramo spese di annullamento del viaggio
La protezione assicurativa ha inizio con la stipula del contratto d’assicurazione e termina con la
partenza. La stipula dell’assicurazione e il versamento del premio per i pacchetti assicurativi con
tutela dello storno devono avvenire il giorno della prenotazione del viaggio. Se la stipula è avvenuta
successivamente, sono assicurati solo gli eventi che avvengono dal 10. giorno dopo la stipula
(Eccezione: infortunio, morte, furto). Se la stipula dell’assicurazione avviene meno di 31 giorni dalla
partenza, la tutela dello storno è possibile solo se stipula dell’assicurazione e prenotazione del
viaggio avvengono contemporaneamente. A 30 giorni dalla partenza non è più possibile stipulare
successivamente l’assicurazione con tutela dello storno.
2.2. Nei rimanenti rami la protezione assicurativa entra in vigore solo se il premio è stato versato prima
della partenza e dura dal momento della partenza noto alla stipula fino al termine del viaggio, in
nessun caso più a lungo della durata del viaggio scelta in base alle tariffe.
Se data di rilascio della polizza e inizio dell’assicurazione sono identici, la protezione assicurativa ha
inizio alle ore 0.00 del giorno successivo
3. Campo di applicazione territoriale dell’assicurazione
Nel campo d’applicazione territoriale stabilito fuori dall’Austria o dal Paese di domicilio (eccezione:
l’assicurazione del bagaglio vale anche in Austria fuori dal domicilio e dal posto di lavoro
permanente).
4. Somma assicurata
La somma assicurata di ciascun ramo si limita a tutte le prestazioni per gli eventi assicurati aventi
luogo durante la durata dell’assicurazione.
Se la protezione assicurativa vale per più di un viaggio, la rispettiva somma assicurata rappresenta la
copertura massima per tutti i sinistri nel complesso all’interno di un ramo (annullamento del viaggio,
bagaglio, spese di cura, ...) durante la durata dell’assicurazione (Eccezione: top-annual cover policy).
5. Diritti nei confronti di terzi
Tutte le prestazioni assicurative sono sussidiarie, cioè vengono erogate solamente nella misura in cui
non sia possibile ottenere comunque un risarcimento da altre coperture esistenti (per es.
assicurazioni private o sociali)
6. Eventi non assicurati
Oltre alle esclusioni generali dalla protezione assicurativa citate di seguito, valgono anche altre
esclusioni particolari per i rispettivi rami.
è esclusa la protezione assicurativa per gli eventi che -
6.1. sono causati dall’assicurato per dolo o per colpa grave;
6.2. sono legati direttamente o indirettamente a disordini, eventi bellici o terrorismo di ogni genere;
6.3. sono causati da sciopero;
6.4. sono causati da atti di violenza legati ad una manifestazione o dimostrazione pubblica nella misura
in cui l’assicurato vi prenda parte attivamente;
6.5. sono provocati da suicidio compiuto o tentato dell’assicurato;
6.6. sono causati da ordini dell’autorità;
6.7. sono causati direttamente o indirettamente dagli effetti di radiazioni ionizzanti ai sensi della legge
sulla protezione contro le radiazioni nella forma vigente o dall’energia nucleare;
6.8. l’assicurato subisce in seguito all’assunzione di alcol, droghe o medicine oppure per interruzione di
una terapia prescritta;
6.9. avvenuti in ambito di competizioni motoristiche (giri di prova e rally) e degli allenamenti appartenenti
a tali manifestazioni;
6.10. si sono già verificati al momento della stipula dell’assicurazione o della partenza oppure erano
prevedibili; ciò vale anche per dolori esistenti prima del contratto.
6.11. si verificano in seguito a epidemie e pandemie;
6.12. vengono intrapresi o non vengono sospesi immediatamente viaggi nonostante l’avvertimento del
Ministero federale degli affari esteri;
6.13. siano direttamente o indirettamente riconducibili a catastrofi naturali, fenomeni sismici o influssi
atmosferici;
6.14. Non vengono risarciti i danni da vacanza rovinata.
7. Comportamento in caso di sinistro
Oltre agli obblighi generali citati di seguito, per i rispettivi rami valgono anche obblighi particolari.
In caso di mancato obbligo alla prestazione da parte dell’assicuratore, l’assicurato è obbligato:
7.1. a minimizzare il più possibile il sinistro e ad evitare spese inutili;
7.2. a denunciare il sinistro direttamente all’assicuratore e a seguire le sue indicazioni;
7.3. ad illustrare e a dimostrare in modo veritiero il sinistro e la sua entità. L’assicurato deve fornire ogni
informazione utile e presentare fatture o pezze giustificative originali.
Eventualmente devono essere autorizzati medici e/o ospedali nonché enti previdenziali e autorità
incaricate affinché vengano fornite le informazioni richieste e venga permesso all’assicuratore di
esaminare causa e valore del diritto fatto valere.
7.4. a garantire i diritti al risarcimento dei danni nei confronti di terzi nella forma e nel modo dovuti e
all’occorrenza a cederli all’assicuratore fino al valore del risarcimento prestato;
7.5. a denunciare senza indugio all’ufficio del servizio di sicurezza responsabile i sinistri causati da
atti punibili, fornendo una descrizione accurata dei fatti e indicando l’entità del sinistro, e a farsi
certificare la denuncia;
7.6. a consegnare all’assicuratore in originale mezzi di prova come verbali della polizia, conferme di
guide turistiche, fatture mediche e ospedaliere, giustificativo d’acquisto, ecc.
8. Il servizio di emergenza 24 ore
Con il servizio di emergenza 24 ore l’assicurato può richiedere aiuto in ambito delle condizioni
generali qualora si verifichi una situazione d’emergenza. Il servizio di emergenza 24 ore decide
riguardo alla scelta e all’esecuzione delle relative misure di soccorso.
Senza l’avviso immediato del servizio di emergenza 24 ore, per i rami sospensione del viaggio,
viaggio di ritorno extra e assicurazione contro le malattie e gli infortuni in viaggio all’estero non
esiste alcun diritto alla prestazione.
9. Perdita del diritto alla prestazione assicurativa
L’assicuratore non è obbligato alla prestazione se -
9.1. in occasione dell’evento assicurativo e in particolare nella denuncia del sinistro, l’assicurato
fornisce indicazioni false, taccia fatti importanti per il sinistro o falsifichi mezzi di prova anche se
in tal modo non viene arrecato alcuno svantaggio per l’assicuratore.
10. Quando viene pagato l’indennizzo dall’assicuratore?
10.1. Se vengono avviati accertamenti da parte di autorità o procedimenti in relazione all’evento
assicurativo, la prestazione è esigibile solo in seguito alla loro conclusione.
10.2. Se l’obbligo alla prestazione dell’assicuratore è fissato in base a causa e valore, la prestazione è
esigibile 2 settimane dopo.
Spese di annullamento del viaggio
1. Spese assicurate
1.1. Le spese di annullamento spettanti per contratto derivanti dal viaggio organizzato assicurato, in
caso di annullamento al momento in cui ha inizio il verificarsi dell’evento assicurato. Non
vengono rimborsate spese maggiori per annullamenti successivi.
1.2. Per la prenotazione di voli a prezzi netti, la tassa di servizio fino ad un massimo di € 65,- (in caso
di prezzi di oltre € 650,- massimo il 10% dell'importo totale), così come per le spese dell'agenzia
di viaggi, purché le tasse pattuite risultino evidenti dalla prenotazione di viaggio e siano state
stabilite per il valore della somma assicurata Non sono assicurate le varie tariffe handling.
1.3. Assicurazione franchigia in caso di annullamento
Nella stipula del pacchetto assicurativo „protezione viaggio senza annullamento“ non è
compresa l’assicurazione delle spese di annullamento. Sono assicurate tuttavia eventuali
franchigie per assicurazioni di annullamento incluse nel prezzo del viaggio fino a € 1.000,–
(assicurazione individuale) o € 2.000,– (assicurazione familiare).
La preghiamo di notare le condizioni dell’assicurazione inclusa nel Suo viaggio organizzato. In
caso di sinistro è pregato di presentare i Suoi diritti intanto presso l’assicurazione che è inclusa
nel Suo viaggio organizzato. La prova del loro pagamento avvenuto deve essere inviata
all’assicuratore per il disbrigo della franchigia.
1.4. Quale franchigia si assume la persona assicurata?
In caso di rimborso di un importo che supera € 15.000,- per ciascuna prenotazione, spetta al
Cliente farsi carico di una franchigia pari al 20% dell'importo che supera € 15.000,-.
Per pacchetti assicurativi particolari:
purché non pattuito diversamente, in caso di mancata partenza per malattia grave o infortunio, la
persona assicurata si assume una franchigia del 20%.
2. Eventi assicurati
2.1. Malattia grave improvvisa, intolleranza a vaccino (solo per vaccinazioni prescritte), lesione da
infortunio o decesso dell’assicurato.
Una malattia viene considerata grave se è causa plausibile incapacità di viaggio e inabilità al
lavoro. Si rimanda alle esclusioni citate al punto 1.2. del CGA per tutti i rami.
2.2. Peggioramento di un dolore organico esistente dell’assicurato secondo il punto 2.1. Si rimanda
alle esclusioni citate al punto1.2. del CGA per tutti i rami.
2.3. Gravidanza dell’assicurata, se la gravidanza è stata accertata e confermata da un medico dopo la
stipula dell’assicurazione e la prenotazione del viaggio.
2.4. Licenziamento inaspettato da parte del datore di lavoro.
Non esiste protezione assicurativa in caso di licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro di
comune accordo nonché in caso di annullamento del viaggio dovuta a … di natura professionale.
2.5. Chiamata al servizio militare o civile
2.6. Presentazione della domanda di divorzio da parte del coniuge dell’assicurato.
2.7. Se danni causati dal furto o furto con scasso danneggiano la proprietà dell’assicurato in maniera
notevole e la sua presenza è perciò indispensabile.
2.8. Bocciatura ad un esame finale o di maturità.
2.9. Malattia grave improvvisa, infortunio grave o decesso di una delle seguenti persone: coniuge,
partner (certificato di residenza da 3 mesi), genitori (patrigno e matrigna, suoceri, nonni), figli
(figliastri, generi e nuore, nipoti), fratelli e sorelle, cognato, cognata, o di una persona a rischio
citata per nome nella polizza. Per le suddette persone valgono le esclusioni citate al punto 1.2.1.
del CGA per tutti i rami. Non rappresenta un evento assicurato il peggioramento del dolore
esistente al momento della stipula dell’assicurazione, inclusa la necessità di cure, di una delle
suddette persone.
2.10. Per fino a 7 persone su una polizza che abbiano prenotato un viaggio e siano assicurati insieme,
si verifica un evento assicurativo anche qualora una delle cause secondo i punti da 2.1. a 2.9. si
verifichi solo per una di queste 7 persone.
3. Eventi non assicurati
Oltre alle esclusioni citate nel CGA per tutti i rami, non esiste protezione assicurativa -
3.1. se l’agenzia di viaggi recede dal contratto;
3.2. per eventi e malattie dovuti all’abuso di alcol e droghe;
3.3. se un evento o un dolore si è già verificato o era prevedibile al momento della stipula
dell’assicurazione;
3.4. per operazioni programmate o previste, appuntamenti di operazioni rimandati o interventi medici;
3.5. se il prolungamento del processo di guarigione o di una terapia impediscono la partenza;
3.6. nel caso in cui venga autorizzata una cura.
4. Comportamento in caso di sinistro
Oltre agli obblighi citati nel CGA per tutti i rami, in caso di mancanza di obblighi di prestazione da
parte dell’assicuratore, vale quanto segue:
Mondial Assistance International AG, Niederlassung für Österreich
Pottendorfer Straße 25-27, 1120 Wien
Telefon: +43-1/525 03-0 - Fax: +43-1/525 03-999
E-mail: service@mondial-assistance.at - www.mondial-assistance.at
Bankverbindungen: BA-CA Kto. 0040-04545/00 - BLZ 12000
IBAN: AT40 1100 0004 0045 4500, SWIFT: BKAUATWW
Handelsgericht Wien, Firmenbuch FN 100329 v, DVR-Nr. 0465798, UID-Nr. ATU 15366609
Vigono solo le parti delle condizioni generali d'assicurazione corrispondenti alle prestazioni del pacchetto assicurativo di cui si usufruisce.
Attenzione: Le presenti condizioni generali d’assicurazione in lingua italiana sono da considerarsi solo indicativamente. Sono elementi del contratto esclusivamente le condizioni generali
d’assicurazione attualmente in vigore nella versione in lingua tedesca. Domanda d’assicurazione, stipula della polizza, liquidazione del sinistro ecc. avvengono esclusivamente in lingua tedesca.
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE
(CGA)
valido dall’01.07.2007
AVBIT07/0109/5 Pagina 2
4.1. In seguito all’inizio di un evento assicurato alla base del quale vi sia un motivo legato alla salute,
l’ufficio della prenotazione (agenzia di viaggio) e l’assicuratore devono essere informati per iscritto
entro 48 ore o 2 giorni lavorativi al fine di permettere all’assicuratore di ricorrere ad un medico di
fiducia per la valutazione del sinistro.
4.2. L’assicurato è obbligato a rispettare senza indugio l’ordine di una visita da parte di un medico di
fiducia.
4.3. Devono essere inviati all’assicuratore i seguenti documenti:
- assicurazione (polizza);
- formulario dei sinistri interamente compilato;
- conferma della prenotazione dell’organizzatore turistico;
- fattura e tavola scalare relative all’annullamento dell’organizzatore turistico;
- documentazione medica dettagliata inclusa la storia medica precedente relativa al caso di
malattia
(per es. cartella del paziente, documentazione relativa a trattamenti, referti);
- notifica di malattia da parte del medico della cassa malattia;
- Mutter-Kind-Pass {documento con informazioni mediche dalla gravidanza ai primi anni di vita}
- certificato di morte, certificato che prova la parentela (per es. atto di matrimonio, atto di nascita);
- prova di una convivenza per mezzo del certificato di residenza;
- domanda di divorzio / licenziamento / ordine di chiamata alle armi ecc.;
- comunicazione scolastica, diploma di istruzione secondaria di I grado, diploma di maturità;
Sospensione del viaggio
1. Spese assicurate
1.1. Le spese per servizi di viaggio prenotati ma non usufruiti (per es. albergo, auto a noleggio, giri
turistici). Il giorno della partenza o il giorno in cui avviene l’evento assicurato valgono come giorni di
viaggio/ di noleggio utilizzati.
1.2. Eventuali rimborsi o indennizzi direttamente all’assicurato vengono trattenuti dai crediti di
quest’ultimo nei confronti della Mondial Assistance ai sensi del punto1.1.
1.3. Sono escluse da rimborso le spese del viaggio di ritorno.
2. Eventi assicurati
2.1. Eventi che pregiudicano la sicurezza fisica dell’assicurato nel luogo di villeggiatura e che non
rendono possibile il proseguimento del viaggio.
2.2. Eventi citati in ambito delle spese di annullamento del viaggio al punto 2.1., 2.2., 2.7. e 2.9. e per i
quali viene sospeso in viaggio.
3. Eventi non assicurati
Valgono le esclusioni citate nel CGA per tutti i rami e nel ramo spese di annullamento del viaggio.
4. Comportamento in caso di sinistro
Oltre agli obblighi del CGA, in caso di mancato obbligo di prestazione da parte dell’assicuratore, vale
quanto segue:
4.1. Senza l’avviso immediato del servizio di emergenza 24 ore non esiste alcun diritto alla prestazione.
4.2. Devono essere inviati all’assicuratore i seguenti documenti:
- assicurazione (polizza);
- conferma della prenotazione dell’organizzatore turistico;
- conferma dell’interruzione del viaggio del noleggiatore/ guida turistica;
- conferma dell’organizzatore turistico riguardo a servizi di viaggio non rimborsabili;
- certificato (con nome del paziente, diagnosi e dati relativi al trattamento) del medico sul luogo
che ha ordinato per iscritto la sospensione del viaggio nonché del medico che ha assunto il
proseguimento del trattamento in Austria;
- certificato di morte;
- altri certificati ufficiali;
- notifica di malattia da parte del medico della cassa malattia.
Spese in caso di viaggio di ritorno extra
1. Spese assicurate
Sono assicurate
1.1. le spese supplementari del viaggio di ritorno in caso di ritorno anticipato o posticipato dell’assicurato
e dei familiari che lo accompagnano (max. 2 adulti e 5 figli minorenni) dall’estero in Austria secondo
le modalità e la qualità del viaggio prenotato e assicurato nella misura in cui il viaggio di ritorno fosse
compreso nell’organizzazione assicurata.
1.1. le spese per la traslazione della salma di un assicurato deceduto durante il viaggio.
2. Eventi assicurati
2.1. Eventi che pregiudicano la sicurezza fisica dell’assicurato nel luogo di villeggiatura e che non
rendono possibile il proseguimento del viaggio.
2.2. Eventi citati in ambito delle spese di annullamento del viaggio al punto 2.1., 2.2., 2.7. e 2.9.
3. Eventi non assicurati
Valgono le esclusioni citate nel CGA per tutti i rami e nel ramo spese di annullamento del viaggio
4. Comportamento in caso di sinistro
Oltre agli obblighi del CGA, in caso di mancato obbligo di prestazione da parte dell’assicuratore, vale
quanto segue:
Senza l’avviso immediato del servizio di emergenza 24 ore non esiste alcun diritto alla prestazione.
4.1. Devono essere inviati all’assicuratore i seguenti documenti:
- assicurazione (polizza);
- certificato (con nome del paziente, diagnosi e dati relativi al trattamento) del medico sul luogo
che ha ordinato per iscritto l’interruzione del viaggio nonché del medico che ha assunto il
proseguimento del trattamento in Austria;
- certificato do morte;
- altri certificati ufficiali;
- biglietti del viaggio di ritorno extra, carta d’imbarco ecc. in originale
Assicurazione contro malattie e infortuni per
viaggi all’estero
1. Eventi assicurati
1.1. In base alla somma assicurata del pacchetto assicurativo prenotato sono coperte
- spese per pronto soccorso e immediato alleviamento del dolore,
- trasporto del malato o rimpatrio, spese di ricerca e salvataggio,
- invalidità,
- traslazione in caso di decesso,
in caso di malattie che si manifestano in maniera acuta durante il viaggio all’estero e infortuni
dell’assicurato.
1.2. In mancanza di un’assicurazione sociale valida o se il risarcimento fallisce per cause legate ai
documenti che l’assicurato deve produrre, dall’importo di rimborso viene trattenuta o reclamata in
caso di prestazione anticipata una franchigia del 20% per le spese di cura.
2. Che cosa s’intende per infortunio? Ai sensi del contratto per infortunio s’intende un evento indipendente dalla volontà dell’assicurato
che dall’esterno influisce improvvisamente e in modo meccanico sul suo corpo provocando danni
fisici o il decesso dell’assicurato.
Valgono altrettanto come infortuni -
2.1. stiramenti, strappi muscolari o tendinei;
2.2. avvelenamenti o irritazioni, ingestione o inalazione di sostanze tossiche o corrosive, liquidi o gas;
2.3. annegamento.
3. Spese assicurate/ prestazioni da erogare
3.1. Sono assicurate le spese necessarie per medico, trasporto del malato, degenza ospedaliera e
medicine in caso di un infortunio o di una malattia che si manifesta in modo acuto all’estero.
3.2. Spese per un unico trasporto del paziente nell’ospedale più vicino all’estero, necessario per
trattamento in regime di degenza ospedaliera o trattamento ambulatorio e ritorno all’alloggio.
3.3. Spese per recupero, ricerca e salvataggio
3.4. Trasporto d’emergenza/ rimpatrio
3.4.1. Rimpatrio in caso di necessità medica (incl. jet ambulanza se necessario)
Se le condizioni sanitarie in loco non sono sufficienti e se l’assicurato è in grado di essere
trasportato con il consenso di un medico locale e del direttore medico della Mondial Assistance,
la Mondial Assistance si assume l’organizzazione e l’effettuazione rimpatrio.
3.4.2. Rimpatrio in assenza di necessità medica (escl. jet ambulanza)
Su richiesta dell’assicurato o dell’assicuratore, in caso di un ricovero ospedaliero stazionario di
più di 3 giorni, l’assicurato viene rimpatriato, nella misura in cui la capacità di viaggiare venga
confermata da un medico e se il trasporto può avvenire senza jet ambulanza.
3.4.3. Il rimpatrio avviene in Austria o in un paese confinante se il viaggio è stato iniziato qui.
L’organizzazione concreta del trasporto di rientro viene scelto dall’assicuratore in base alla
necessità medica.
3.4.4. Non esiste alcun diritto al trasporto d’emergenza/ rimpatrio se l’assicurato ottiene il rimborso
delle spese per tale trasporto da un terzo oppure se organizza il trasporto individualmente. Se un
trasporto dovesse tuttavia avere luogo, l’assicurato cederà alla Mondial Assistance tutti i diritti
nei confronti di altri assicuratori.
3.5. Spese supplementari per l’arrivo di un parente
In caso di ricovero ospedaliero che duri più di 5 giorni, la Mondial Assistance su richiesta
dell’assicurato assume le spese di andata e ritorno (escl. spese di pernottamento) di una delle
persone a lui più vicine oppure le spese di pernottamento o le spese per lo spostamento della
prenotazione (secondo le modalità e la qualità del viaggio prenotato e assicurato) di assicurati
che lo accompagnano nel viaggio, se il viaggio di ritorno viene ritardato di massimo una
settimana.
3.6. In seguito ad un trasporto d’emergenza con jet di ambulanza (punto 3.4.) all’assicurato viene
concesso il diritto di scegliere di rinunciare alle prestazioni spettanti dal ramo sospensione del
viaggio e di richiedere al loro posto un nuovo viaggio sotto forma di un buono viaggio del valore
di quello prenotato precedentemente (max. € 1.500,–)
4. Invalidità In caso d’invalidità, viene rimborsato l’indennizzo calcolato in base ai principi di cui segue, se per
l’assicurato dopo un anno dall’infortunio rimane un danno alla salute permanente.
L’indennizzo si calcola in base al grado d’invalidità e alla somma assicurata pattuita. La
prestazione assicurativa complessiva per più parti o organi del corpo è limitata dalla somma
assicurata
4.1. Gradi d’invalidità in caso di perdita completa o perdita completa dell’uso
- braccio fino all’articolazione della spalla 70%
- braccio fino sopra l’articolazione del gomito 65%
- braccio sotto l’articolazione del gomito o una mano 60%
- pollice 20%
- indice 10%
- altre dita 5%
- gamba fino a sopra la metà della coscia 70%
- gamba fino a metà della coscia 60%
- gamba fino a metà della gamba tra ginocchio e piede o un piede 50%
- dito grande del piede 5%
- altre dita del piede 2%
- perdita della vista da un occhio 30%
- perdita della vista da entrambi gli occhi 100%
- se la vista dell’altro occhio era già stata perduta prima del verificarsi
dell’evento assicurativo 60%
- perduta dell’udito da un orecchio 15%
- perdita dell’udito da entrambi gli orecchi 60%
- se l’udito dell’altro orecchio era già stato perduto prima del verificarsi
dell’evento assicurativo 30%
- perdita del senso del gusto 5%
4.2. In caso di perdita parziale o perdita parziale dell’uso viene ammesso un grado d’invalidità
relativamente minore.
4.4. Per i casi non sopra elencati, il grado d’invalidità viene stabilito attenendosi alle percentuali di cui
sopra.
4.4. Un aggravamento delle conseguenze dell’infortunio dovuto a difetti fisici sorti prima della stipula
del contratto non autorizza ad una maggiore prestazione d’invalidità.
Se malattie o infermità precedenti all’infortunio hanno influenzato le conseguenze dell’infortunio,
la prestazione deve essere diminuita in base al grado della malattia o dell’infermità.
4.5. Caso di morte
4.5.1. Se l’assicurato muore in occasione di uno degli infortuni sopraccitati o entro cinque anni
dall’infortunio in conseguenza di quest’ultimo, l’assicuratore rimborsa l’importo pattuito per il
caso di morte. Se l’assicurato non dispone altrimenti, il pagamento dell’importo per il caso di
morte viene fatto agli eredi legittimi dietro presentazione di un’autorizzazione a ricevere
(certificato d’eredità). Dalla prestazione per il caso di morte vengono detratti pagamenti
corrisposti per invalidità permanente dovuta allo stesso evento.
4.5.2. Se il decesso avviene entro un anno dall’infortunio e a causa di quest’ultimo, non esiste alcun
diritto alla prestazione d’invalidità.
4.5.3. Se l’assicurato muore per cause estranee all’infortunio ed esisteva già un diritto alla prestazione
d’invalidità, deve essere corrisposto il grado d’invalidità risultante dal referto medico rilevato per
ultimo.
5. Quando viene corrisposta la prestazione assicurativa per
invalidità permanente?
Non appena all’assicuratore sono giunti i documenti da produrre come prova dello svolgimento
dell’infortunio e delle sue conseguenze nonché i documenti relativi alla stipula del procedimento
di guarigione necessario per la determinazione dell’invalità, l’assicuratore è obbligato a
dichiarare entro tre mesi se e per quale valore spetta un diritto all’assicurato.
6. Durata dell’assicurazione
Se l’assicurato non può essere rimpatriato a causa di conseguenze di infortunio o malattia
all’estero, l’obbligo alla prestazione termina 2 mesi dopo il verificarsi dell’evento.
7. Come si calcola la prestazione dell’assicuratore, se le spese di
cura sono assicurate anche altrove?
Qualora per le spese di cura ci siano più assicurazioni presso società concessionarie, esse
verranno rimborsate complessivamente solo una volta.
8. Eventi non assicurati (esclusioni) Oltre alle esclusioni citate nel CGA per tutti i rami, non esiste protezione assicurativa per:
8.1. Trattamenti di cura e altri provvedimenti ordinati dal medico che costituiscono motivo del viaggio
oppure la cui necessità fosse nota prima della stipula dell’assicurazione o della partenza, o che
dovevano essere già previste;
8.2. Ricorso a rimedi terapeutici legati al luogo (per es. cure);
8.3. Cure di dimagrimento e di bellezza;
8.4. Eventi che seguono situazioni legate ad affaticamento o esaurimento;
8.5. Gravidanze, parti dopo la 36a settimana di gravidanza, aborti o trattamenti in seguito a misure
anticoncezionali;
8.6. Trattamenti odontoiatrici conservativi o protesici o trattamenti non finalizzati al pronto soccorso
per l’immediato alleviamento del dolore;
8.7. Erogazione di presidi terapeutici (per es. occhiali, protesi ecc.);
8.8. Vaccinazioni, perizie mediche e certificati;
8.9. Eventi che sorgono in ambito dello svolgimento di un’attività professionale manuale o del servizio
militare;
8.10. Visite di controllo, trattamenti successivi e terapie;
8.11. Spese supplementari per categoria speciale o servizi extra (per es. telefono, TV ecc.) in ospedale;
8.12. Spese di telefono o taxi dell’assicurato o dei suoi accompagnatori (escluso il trasporto del malato
come descritto in 3.2);
8.13. Spese supplementari di albergo o spese degli accompagnatori (escluso il punto 3.4.);
8.14. Spese di quarantena;
8.15. Trattamenti di cura e trasporto di ritorno del malato in relazione ad abuso di alcol e droghe;
8.16. Danni alla salute causati dal volo con ogni tipo di aeromobile, a meno che l’assicurato utilizzi
come viaggiatore un aereo a motore o a reazione omologato per il trasporto aereo civile;
8.17. Tipi di sport estremo, paracadutismo o simile; tour estremi in alta montagna senza guida alpina
patentata o attività sportive in acque selvagge;
8.18. Guida di autoveicoli se l’assicurato non è in possesso della patente di guida (patente);
8.19. Immersioni senza titolo abilitativo per la rispettiva profondità;
8.20. Morte o invalidità avvenuta 5 anni dopo l’infortunio.
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9. Comportamento in caso di sinistro
Oltre agli obblighi del CGA per tutti i rami, in caso di mancato obbligo di prestazione da parte
dell’assicuratore, vale quanto segue:
9.1. In ogni caso in cui sia probabile un diritto a prestazioni assicurative, l’assicurato è obbligato a
ricorrere prima possibile all’aiuto di un medico e a seguirne le prescrizioni.
9.2. Immediato avvertimento del servizio emergenze 24 ore in caso di ricoveri stazionari necessari o
malattie che richiedano ripetuto trattamento ambulante. In caso di mancato avvertimento e
superamento delle spese di € 300,– l’assicurato si riserva una ritenuta – a prescindere dal valore
delle spese fatte valere
9.3. I casi si morte, anche qualora l’infortunio sia già stato denunciato, devono essere comunicati per
tempo in modo che prima della sepoltura possa essere disposta un’autopsia
9.4. L’assicurato è obbligato ad obbedire subito all’ordine di visita da parte di un medico di fiducia
9.5. Devono essere inviati all’assicuratore i seguenti documenti:
- Assicurazione (polizza),
- Conferma della prenotazione dell’organizzatore turistico,
- Relazione medica (con nome del paziente, dati relativi alla diagnosi e al trattamento, durata e
grado dell’incapacità lavorativa o invalidità)
- Fatture mediche e ospedaliere originali con nome del paziente, data di nascita nonché diagnosi e
dati relativi al trattamento)
- Referti medici che confermino la necessità di trasporti del malato;
- Altre fatture e pezze giustificative originali per le quali viene richiesto il rimborso;
- Certificato di morte.
Assicurazione bagagli
1. Eventi assicurati L’occorrente personale portato con sé alla partenza o acquistato durante il viaggio con riserva delle
clausole seguenti in caso di
- furto e rapina se non è stata sporta denuncia entro 48 ore presso l’ufficio di servizio di sicurezza
responsabile;
- danneggiamento a causa di comprovato intervento colposo da parte di un terzo;
- perdita durante il trasporto nella responsabilità di un terzo se è presente una conferma del
responsabile
- consegna ritardata presso il luogo di villeggiatura avvenuta da parte di un’impresa di trasporto
pubblico incaricata.
2. Definizione di oggetti di valore
Sono oggetti di valore in particolare:
2.1. oggetti lavorati con o fatti di metallo prezioso, pietre preziose o perle
2.2. orologi, gioielli, pellicce e pelletterie
2.3 apparecchi elettrici, elettronici e ottici (incl. telefonino) e loro accessori in particolare attrezzature per
foto, film, video e audio, computer di ogni genere.
3. Spese assicurate
Con riserva del punto 6
- per completo smarrimento o completa distruzione, il valore attuale (punto 4), tuttavia al massimo
l’allora prezzo d’acquisto;
- per cose danneggiate, le spese di riparazione purché queste non superino il valore attuale
detratto il valore rimanente, tuttavia al massimo le spese dell’allora prezzo d’acquisto detratto il
valore rimanente;
- per consegna ritardata del bagaglio nel luogo di villeggiatura di più di 12 ore, le spese per
acquisti sostitutivi di prima necessità (vedi punto 6.8.).
4. Valore attuale
Il valore attuale corrisponde al prezzo d’acquisto degli oggetti assicurati detratta una diminuzione del
valore dovuta a età e uso.
4.1. Il valore attuale viene calcolato come segue:
4.1.1. Con prova scritta del valore o della proprietà
- 0-1/2 anno = 100%
- ½ -1 anno 80%
- ogni altro anno iniziato meno 10 %
4.1.2. Senza prova scritta del valore o della proprietà
- 0-1/2 anno 80%
- ½ -1 anno 70%
- ogni altro anno iniziato meno 10%
4.2. Per gli apparecchi elettronici si presume una perdita di valore maggiore legata al progresso della
tecnica
4.3. Per cosmetici, profumi, medicine, articoli di consumo calcolo del valore attuale meno 50%.
5. Eventi assicurati a condizioni particolari
5.1. Gli oggetti ai sensi del punto 2 sono assicurati solo se
- portati con sé e conservati in modo sicuro, custoditi personalmente (contatto fisico o visivo) in
modo da rendere impossibile la loro sottrazione da parte di terzi senza il superamento di un
ostacolo;
- consegnati per la custodia ad una struttura ricettiva o ad un guardaroba sorvegliato in modo
dimostrabile (per es. ricevuta di deposito) o
- custoditi in una stanza chiusa non accessibile a tutti facendo uso di tutte le struttura di sicurezza
disponibili (safe, armadi). Borse di ogni genere, beauty e attaché, scrignetti, valige o contenitori
simili non valgono come custodie sicure.
In ogni caso il metodo di custodia deve essere adeguato al valore del bene (per es. safe). Se l’oggetto
di valore non può essere custodito al sicuro, non esiste alcuna copertura assicurativa.
5.2. Gli oggetti di valore ai sensi del punto 2 non sono assicurati durante il trasporto per il quale è
responsabile un terzo.
5.3. Attrezzature sportive e mezzi di trasporto di ogni genere sono assicurati solo durante il trasporto da
parte di un’impresa di trasporto pubblico. La preghiamo di osservare le esclusioni ai sensi del punto
7.3.
5.4. Furti da autoveicoli o imbarcazioni sono assicurati solo sono avvenuti in modo documentabile tra le
ore 6.00 e le 21.00. è escluso il furto da un autoveicolo in un garage sorvegliato. Altra condizione è
che il bagaglio si trovi nel portabagagli chiuso. In assenza di portabagagli la custodia dall’esterno non
deve avvenire in modo visibile.
5.5. Non sono assicurati furti da roulotte fuori da un campeggio.
6. Prestazioni assicurative limitate
6.1. Spese per il rifacimento di documenti ufficiali e assegni, max. 10% della somma assicurata.
6.2. Aiuto alla vista (occhiali e lenti a contatto) e altri apparecchi protesici (per es. sedie a rotelle,
apparecchi acustici ecc.) max. 20% della somma assicurata.
6.3. Danni di rottura (esclusa valigia) max. 10% della somma assicurata.
6.4. Telefonini: l’importo realmente pagato per il telefono - max. € 50,–
6.5. Per l’insieme degli oggetti di valore assicurati ai sensi del punto 2 sul 50% della somma assicurata.
6.6. Per furto da autoveicolo per l’insieme degli oggetti assicurati sul 50% della somma assicurata.
6.7. Ritardo nella consegna del bagaglio nel luogo di villeggiatura di più di 12 ore per acquisti sostitutivi di
prima necessità o diritti di noleggio sul 10% della somma assicurata.
Per il ritardo nella consegna del bagaglio all’aeroporto non viene erogata alcuna prestazione.
Non possono essere assunte le spese risultanti da consegne extra o ritiro del bagaglio giunto in
ritardo. Se il bagaglio dovesse essere dichiarato definitivamente smarrito, viene fatto detrarre dalla
prestazione assicurativa un risarcimento già prestato in precedenza per acquisti sostitutivi nel luogo
di villeggiatura.
Non sono assicurate spese per taxi o telefono.
7. Eventi / oggetti non assicurati Oltre alle esclusioni citate nel CGA per tutti i rami, non esiste protezione assicurativa per:
7.1. Denaro contante, banconote, carte di credito, chiavi, biglietti, collezioni di francobolli o di monete, atti
e documenti di valore, metalli preziosi, pietre preziose sciolte, articoli commerciali e oggetti con
valore artistico e d’affezione, attrezzi professionali e apparecchi o oggetti, strumenti musicali,
accessori, attrezzatura e pezzi di ricambio di auto, apparecchiature mediche, armi, software per
elaborazione elettronica di dati, carte prepagate per telefonino o buoni o crediti, spese per blocco o
nuova iscrizione in caso di smarrimento del telefonino.
7.2. Oggetti sopra o all’interno di veicoli e imbarcazioni che non sono stati chiusi a chiave, e tasche di
moto, bicicletta o valigia e il loro contenuto se tali tasche/valige sono lasciate sul veicolo.
7.3. Auto, case mobili, roulotte, barche a motore e a vela, apparecchi e attrezzature sportive a partire da
€ 500.– valore complessivo (esclusi: pacchetti assicurativi vacanze golf), motociclette, aeroplani,
deltaplani e parapendi, deltaplani nonché rispettivi accessori o parti di ricambio ed equipaggiamenti
speciali.
7.4. Danni dovuti a dolo o colpa.
Si tratta in ogni caso di colpa, se un furto è stato possibile a causa di insufficiente contatto fisico
e/o visivo.
7.5. Danni a causa di confezionamento o custodia insufficiente o incompleta.
7.6. Danni riconducibili a trascuramento, spostamento, perdita o caduta.
7.7. Danni di usura e danni causati da merci che tendono al deperimento, fuoriuscita di liquidi o
influssi atmosferici.
7.8. Danni causati direttamente o indirettamente da eventi bellici, disordini, saccheggi, disposizioni di
autorità e scioperi.
7.9. Danni purché coperti da un’altra assicurazione.
7.10. Danni indiretti a causa di eventi (per es. spese per blocco di mezzi di pagamento o telefonini).
8. Comportamento in caso di sinistro
Oltre agli obblighi del CGA per tutti i rami, in caso di mancanza di obbligo di prestazione da parte
dell’assicuratore, vale quanto segue:
8.1. I danni che avvengono in ambito della custodia di un’impresa di trasporto o di una struttura
ricettiva devono essere subito comunicati a queste ultime e ne deve essere richiesta la
certificazione.
8.2. In caso di danni esteriori non subito riconoscibili, il trasportatore deve essere invitato subito dopo
la scoperta a visionare e a certificare i danni. Sono da rispettare i rispettivi termini per il reclamo
dell’impresa.
8.3. Devono essere inviati all’assicuratore i seguenti documenti:
- Assicurazione (polizza),;
- Conferma della prenotazione dell’organizzatore turistico,
- Formulario completo dei sinistri per bagaglio con elenco del contenuto e indicando età,
marca, prezzo d’acquisto (prova del valore o fatture originali se disponibili);
- Denunce originali dell’ufficio di servizio di sicurezza addetto per rapina o furto:
- Denuncia di sinistro della linea aerea o del trasportatore (la conferma di smarrimento
definitiva della linea aera o del trasportatore viene rilasciata entro e non oltre 90 giorni dopo
l’evento dannoso) in caso di danneggiamento o di consegna ritardata del bagaglio;
- Fatture originali o pezze giustificative per acquisti sostitutivi;
- Biglietto aereo originale o carta d’imbarco;
Assicurazione della responsabilità civile
contro terzi durante il viaggio
1. Eventi assicurati Un evento assicurato si verifica se l’assicurato durante il suo viaggio arreca danno a cose o
persone rendendosi obbligato al risarcimento dei danni e precisamente
1.1. a causa dei pericoli della vita quotidiana ad eccezione del pericolo legato ad un’attività aziendale,
professionale o commerciale;
1.2. a causa di tenuta e utilizzo di biciclette;
1.3. a causa della pratica non professionale di uno sport (caccia esclusa);
1.4. a causa dell’utilizzo occasionale, tuttavia non del possesso di barche a motore e a vela;
1.5. a causa di tenuta e utilizzo di altri veicoli acquatici non motorizzati;
1.6. nell’utilizzo di locali d’abitazione e altri locali affittati per scopi privati.
2. Danni a persone e a cose
2.1. Omicidio, lesione personale o danno alla salute di persone.
2.2. Danneggiamento o distruzione di cose fisiche.
3. Costi assicurati/prestazioni
3.1. L’adempimento di obblighi al risarcimento dei danni derivanti all’assicurato a causa di danni a
persone o a cose riconducibili ad un evento assicurato e sulla base di norme sulla responsabilità
civile di contenuto di diritto privato.
3.2. Spese per la determinazione e la difesa di un obbligo al risarcimento dei danni sostenuto da un
terzo.
4. Quali sinistri sono assicurati solo a condizioni particolari?
Un diritto al rimborso di risarcimenti dei danni legittimi fuori dall’Austria esiste solo se il richiedente
può chiedere l’esecuzione forzata sul patrimonio dell’assicurato.
5. Eventi non assicurati Oltre alle esclusioni citate nel CGA per tutti i rami, non esiste protezione assicurativa:
5.1. se l’accertamento e la liquidazione del sinistro o l’adempimento di altri obblighi della Mondial
Assistance vengono ostacolati da pubblico ministero, da terzi o dall’assicurato;
5.2. per diritti derivanti da attività illecite e dolose o gravemente colpose;
5.3. per obblighi al risarcimento dei danni derivanti da danni provocati dall’assicurato o dalla persona
che per lui agisce attraverso la tenuta o l’utilizzo di aeroplani e apparecchiature aeree e
autoveicoli di ogni genere;
5.4. per danni che l’assicurato provoca a se stesso o ai propri familiari (coniuge, partner, genitori
(patrigno e matrigna, suoceri, nonni), figli (figliastri, nuore e generi, nipoti), fratelli e sorelle,
cognato, cognata, zio, zia) o ad una delle persone citate per nome nella polizza o ad una persona
assicurata dello stesso contratto assicurativo;
5.5. per danni provocati dall’assicurato in ambito di una competizione sportiva;
5.6. per danni dovuti a usura, consumo e sforzo eccessivo;
5.7. per danni a cose che l’assicurato ha preso in prestito, in locazione, in affitto o in custodia;
5.8. per danni causati dall’inquinamento o disturbo dell’ambiente;
5.9. per danni a cose emersi in ambito o in conseguenza del loro utilizzo, trasporto, lavorazione o
altre attività svolte su di loro;
5.10. in caso di trasmissione di una malattia da parte dell’assicurato.
6. Comportamento in caso di sinistro
Oltre agli obblighi del CGA per tutti i rami, in caso di mancanza di obbligo di prestazione da parte
dell’assicuratore, l’assicurato è obbligato:
6.1. ad autorizzare l’avvocato nominato dall’assicuratore (difensore, assistente legale), a fornirgli tutte
le informazioni necessarie e ad affidargli la procedura;
6.2. ad autorizzare l’assicuratore in ambito del suo obbligo alla prestazione a fare le dichiarazioni per
lui opportune;
6.3. Se all’assicurato non è possibile ottenere per tempo le istruzioni dell’assicuratore, deve
effettuare di propria iniziativa tutte le procedure necessarie entro i termini prescritti;
6.4. L’assicurato non è autorizzato a riconoscere per intero o in parte un diritto senza il consenso
dell’assicuratore.
Spese di viaggio di andata supplementari in
vacanza
1. Spese assicurate
Sono assicurate le spese per l’arrivo in ritardo nel luogo di villeggiatura secondo modalità e
qualità del viaggio prenotato e assicurato, in caso estremo le spese di volo fittizie in classe
turistica per l’arrivo diretto nel luogo di villeggiatura.
2. Eventi assicurati La perdita non per colpa propria dell’aereo/nave in ambito dell’organizzazione del viaggio
prenotata -
2.1. a causa del ritardo documentabile del mezzo pubblico (per es. ferrovia, taxi), in nessun caso
tuttavia coincidenze di scalo aereo verso l’aeroporto;
2.2. in caso di arrivo privato all’aeroporto/porto a causa di un incidente con la propria autovettura.
3. Eventi non assicurati Oltre alle esclusioni citate nel CGA per tutti i rami, non esiste protezione assicurativa:
3.1. se un evento è riconducibile a condizioni atmosferiche,
3.2. in caso di congestione del traffico (per es. coda).
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4. Comportamento in caso di sinistro
Oltre agli obblighi del CGA per tutti i rami, in caso di mancanza di obbligo di prestazione da parte
dell’assicuratore, vale quanto segue:
Devono essere inviati all’assicuratore i seguenti documenti:
- assicurazione (polizza),
- conferma della prenotazione dell’organizzatore turistico,
- biglietti aerei di andata o biglietti non utilizzati,
- biglietti aerei di andata acquistati nuovamente o carta d’imbarco,
- conferma del trasportatore responsabile per il trasferimento ritardato inclusa descrizione delle
circostanze
- denuncia alla polizia in caso di infortunio o relazione sull’infortunio
Arrivo ritardato in aeroporto/ stazione del
paese di residenza
1. Eventi assicurati
Si verifica un caso di assicurazione, se l’arrivo prenotato in aeroporto/ stazione del proprio paese è
ritardato in modo documentabile e se non è possibile o ragionevole il ritorno da aeroporto/ stazione a
casa senza pernottamento in base al programma originale.
2. Spese assicurate
Vengono rimborsate le spese necessarie per il viaggio in taxi (max. 50 km) in caso di mancata
disponibilità del mezzo pubblico o le spese supplementari necessari per il pernottamento incl. il vitto
(max. € 100,– a persona).
3. Comportamento in caso di sinistro
Oltre alle esclusioni citate nel CGA per tutti i rami, in caso di mancanza di obbligo di prestazione da
parte dell’assicuratore, vale quanto segue:
Devono essere inviati all’assicuratore i seguenti documenti:
- assicurazione (polizza),
- conferma della prenotazione dell’organizzatore turistico,
- conferma del ritardo della linea aerea o del trasportatore ,
- biglietti aerei originali o carta d’imbarco, biglietti del treno
- fatture originali per viaggi di ritorno a casa, pernottamento e spese di vitto;
Prestazioni di assistenza
1. Oggetto della prestazione di assistenza
L’assicuratore eroga le prestazioni di assistenza di cui sotto nei casi d’emergenza seguenti capitati
all’assicurato durante il viaggio:
- malattia/infortunio
- morte
- perdita dei mezzi di pagamento per il viaggio
- perdita di documenti di viaggio
- persecuzione penale
La condizione affinché venga erogata una prestazione di assistenza è che l’assicurato o un suo
incaricato al verificarsi di un caso di assicurazione informino il servizio di emergenza 24 ore (di
persona, per telefono, fax o e-mail)
2. Malattia/Infortunio
2.1. Trattamento ambulante
Su richiesta il servizio di emergenza 24 ore informa sulla possibilità di cure mediche ambulanti,
tuttavia non mette in contatto con il medico
2.2. Degenza ospedaliera
Se l’assicurato si ammala o subisce un infortunio e dove perciò ricevere trattamenti stazionari in un
ospedale
- il servizio di emergenza 24 ore attraverso uno dei propri medici si mette in contatto con il
rispettivo medico di famiglia e con il medico curante sul posto;
- durante la degenza il medico incaricato si occupa del passaggio di informazioni tra i medici
coinvolti;
- su richiesta dell’assicurato, il servizio di emergenza 24 ore avverte i familiari.
3. Decesso
A scelta, l’assicuratore organizza il trasporto dell’assicurato deceduto nel luogo di sepoltura in Austria
o la sepoltura sul posto.
4. Perdita dei mezzi di pagamento per il viaggio
In caso di perdita dei mezzi di pagamento per il viaggio, la centrale di emergenza 24 ore mette in
contatto con la propria banca. Se necessario, la centrale di emergenza 24 ore può aiutare a far
pervenire all’assicurato una somma messa a disposizione dalla propria banca.
5. Perdita di documenti di viaggio
In caso di perdita di documenti di viaggio la centrale di emergenza 24 ore aiuta a procurarsi
documenti sostitutivi.
6. Persecuzione penale
In caso di arresto o minaccia di arresto dell’assicurato, la centrale di emergenza 24 ore aiuta a
procurarsi un avvocato e un interprete e a procurare un’eventuale cauzione.
Condizioni per l’Home Assistance
1. Centrale di emergenza 24 ore
Per potere usufruire delle prestazioni dell’Home Assistance, deve essere informato in ogni caso
senza indugio il servizio emergenza 24 ore. Il servizio di emergenza 24 ore dispone le misure
necessarie, in particolare realizza i contatti necessari con artigiani, servizio chiavi e altri fornitori di
servizi pubblici e privati.
Una situazione di emergenza si presenta
- in caso di un danneggiamento duraturo della qualità di vita dell’assicurato oppure
- in caso di misure necessarie immediate per la protezione da un danno grave.
2. Persone assicurate
Copertura assicurativa per l’assicurato e per le persone che abitano nella stessa economia
domestica.
3. Campo di applicazione territoriale dell’assicurazione
La copertura assicurativa vale per le residenze principali e secondarie dell’assicurato in Austria.
4. Quando vale l’assicurazione?
Il diritto alle prestazioni assicurative dell’Home Assistance esiste nel corso della durata del contratto
d’assicurazione.
5. Prestazioni assicurate
5.1. Servizio di artigiano
In caso di situazioni di emergenza la centrale di emergenza 24 ore organizza per l’abitazione
assicurata i seguenti servizi di artigiano e assume le spese (spese di viaggio e lavoro) fino a max.
€ 500, – per caso di assicurazione
- installatore sanitario per danni o i difetti a impianti di gas, acqua e riscaldamento;
- elettricista per danni o difetti a impianti elettrici;
- deumidificazione;
- fabbro, falegname e imprese specializzate idonee per danni o difetti a porte di entrata e finestre;
- conciatetti, carpentiere e carrozziere per riparazioni del tetto della propria casa e di edifici
adiacenti;
- vetri in caso di rottura di vetrata esterna;
- ditte per la pulizia di tubature in caso di intasamento dell’impianto dei tubi.
5.2. Apparecchio di riscaldamento in prestito
In caso di mancato riscaldamento dell’abitazione assicurata dovuto a rottura o disturbo durante il
periodo di fornitura, la centrale di emergenza 24 ore organizza un apparecchio di riscaldamento in
prestito per la durata della mancanza di riscaldamento e assume le spese fino a max. € 500,– per
caso di assicurazione.
5.3. Servizio chiavi
In caso di chiusura fuori dall’appartamento assicurato, smarrimento o furto delle chiavi
dell’appartamento assicurato, la centrale di emergenza 24 ore organizza l’apertura della
serratura o la sostituzione delle chiavi smarrite o rubate e ne assume le spese fino a max. €
500,– per caso di assicurazione.
5.4. Servizi di trasloco e deposito temporaneo
Se l’appartamento assicurato non può essere usato a causa di un evento dannoso e
l’arredamento dell’appartamento deve essere portato via e depositato temporaneamente in un
magazzino, la centrale di emergenza 24 indica ditte adeguate (spedizioniere) e assume le spese
fino a max. € 500,– per caso di assicurazione.
6. Responsabilità
L’assicuratore non è responsabile per assistenti e fornitori di servizi consigliati e/o incaricati
7. Eventi non assicurati
Oltre alle esclusioni citate nel CGA per tutti i rami, non sono assicurati i seguenti sinistri e
circostanze o limitano l’obbligo di prestazione dell’assicuratore:
7.1. Servizi e prestazioni legati direttamente o indirettamente alla manutenzione ordinaria e alla
riparazione.
7.2. Non esiste diritto alla prestazione se l’assicuratore non ha dato l’approvazione o se l’eliminazione
del danno avviene ad organizzazione ed opera dell’assicuratore.
7.3. Non vengono risarciti danni nella misura in cui il risarcimento possa essere ottenuto da un altro
contratto di assicurazione.
8. Comportamento in caso di sinistro
Valgono le regole di comportamento citate nel CGA per tutti i rami.
Condizioni per garanzia di mobilità in Europa
1. Il servizio emergenze 24 ore
Con il servizio di emergenza 24 ore l’assicuratore può richiedere prestazione d’assistenza in caso
di incidente, guasto o furto del veicolo in ambito delle condizioni di cui di seguito. Per poter
usufruire della prestazione è in ogni caso necessario informare il servizio di emergenza 24 ore.
Il servizio di emergenza 24 ore dispone tutte le misure necessarie, in particolare contatti
necessari con imprese addette a guasti, officine, alberghi e imprese di trasporto pubblico e
privato e decide riguardo alla scelta e all’esecuzione delle rispettive misure di assistenza.
2. Veicoli assicurati
La copertura assicurativa si estende ad autovetture, motociclette, roulotte e automobili familiari
fino a 9 posti immatricolati a nome dell’assicurato.
3. Persone assicurate
Sono assicurati l’assicurato e le persone che si trovano nel veicolo assicurato al momento del
guasto o dell’incidente.
4. Campo di applicazione territoriale dell’assicurazione
Esiste copertura assicurativa per eventi che si verificano in Europa, in senso geografico a più di
50 km dal luogo di residenza dell’assicurato, durante un viaggio per il quale egli ha prenotato
almeno un pernottamento.
Per il prodotto "Protezione assicurativa annuale (TOP)", la garanzia di mobilità è valida in Austria
a prescindere dalla distanza dal luogo di residenza.
5. Prestazioni assicurate
5.1. Soccorso stradale
Se il veicolo in seguito ad un guasto o incidente non è più in buone condizioni, il servizio di
emergenza 24 ore organizza e paga l’assistenza sul posto oppure il traino (incl. soccorso)
nell’officina idonea più vicina.
Non sono assicurate le spese per riparazione e pezzi di ricambio al di là del solo soccorso.
5.2. Recupero del veicolo / rientro
Se dopo un guasto o un incidente la vettura non può essere riparata entro 24 ore (all’estero a
causa di una perizia non entro 5 giorni) in un’officina in prossimità del luogo del sinistro,
l’assicuratore organizza e paga fino alla somma assicurata le seguenti prestazioni:
- le spese documentabili del rientro dei passeggeri del veicolo nel luogo di residenza
dell’assicurato, in caso estremo tuttavia le spese del rientro con un mezzo pubblico. Se il
viaggio in treno supera le 6 ore, esiste un diritto alla sostituzione a scelta dell’assicuratore di
un biglietto del treno di 1. classe o di un volo in economy class;
- in Austria vengono assunte le spese per il viaggio di una persona per il recupero del veicolo
riparato;
- le spese del trasporto di ritorno del veicolo in cattive condizioni o ritrovato nel luogo di
residenza dell’assicurato;
- in caso di trasporto di ritorno dall’estero, le spese per il trasporto vengono assunte in ambito
dei limiti citati solo in assenza di danno totale, altrimenti vengono assunte le spese di
dogana;
- supplemento per spese di macchina a noleggio secondo il pacchetto assicurativo per il
viaggio di rientro o di proseguimento intorno a € 50,– al giorno per max. 3 giorni.
- pernottamento in albergo – se la vettura non può essere riparata il giorno stesso,
l’assicuratore organizza un massimo di 2 pernottamenti in un albergo e assume le spese in
conformità al pacchetto assicurativo scelto.
6. Eventi non assicurati
Oltre alle esclusioni citate nel CGA per tutti i rami, non esiste protezione assicurativa se
- si verificano sinistri a causa della scarsa manutenzione del veicolo e
- vizi del veicolo che hanno condotto al verificarsi del sinistro erano già presenti alla partenza
e/o erano riconoscibili;
- eliminazione del danno ad opera propria.
7. Comportamento in caso di sinistro
Valgono le regole di comportamento citate nel CGA per tutti i rami. 
 
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Tel : CH +41 44 5860340, SI +386 59 079820, FR +33 9 70 44 03 19, DE +49 307 4921968, IT+386 59 079 820, UK +44 20 8816 7044
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